Lo Statuto

Art. 1 – Costituzione e sede
È costituita con sede in Roma l’Associazione Stampatori Italiana Giornali (ASIG).

Art. 2 – Scopi
L’Associazione è di carattere apolitico ed ha per scopo:
a)    affermare e sostenere gli interessi generali dei Soci e del settore della informazione e della comunicazione a mezzo stampa globalmente inteso, nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione, organizzazione economica e sindacale;
b)    procedere, anche unitamente alla Federazione Italiana Editori Giornali:
–    alla trattazione e alla rinnovazione del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle aziende editrici e stampatrici dei giornali quotidiani ed agenzie di stampa, previa analisi assembleare delle esigenze dei Soci;
–    alla definizione delle controversie di carattere generale che dovessero insorgere;
c)    fornire assistenza ai Soci nelle problematiche aziendali collegate alla normativa contrattuale, soprattutto per quanto attiene all’utilizzo delle tecnologie e all’organizzazione del lavoro;
d)    coordinare, d’intesa con i Soci, le direttive, i criteri e gli indirizzi da seguire nella trattazione dei problemi di carattere generale e – in particolare – promuovere tutte le iniziative idonee a favorire (anche attraverso la conoscenza diretta e scambi di esperienze sulla evoluzione delle metodologie produttive) l’utilizzazione piena delle potenzialità connesse al rinnovamento tecnologico;
e)    tutelare in genere gli interessi economici e morali dei propri Soci.

Art. 3 – Società controllate
Per facilitare l’estendersi delle attività in campo più vasto rispetto all’ambito sociale, la Associazione può promuovere la costituzione di società di capitali aventi per oggetto la prestazione di servizi nel campo delle comunicazioni, la pubblicazione di periodici specializzati, la realizzazione di studi e di ricerche finalizzati al monitoraggio continuo della evoluzione dei processi tecnologici e dei prodotti informativi, la promozione e la realizzazione di iniziative rivolte alla formazione professionale e quant’altro sarà ritenuto necessario per favorire il raggiungimento degli scopi di cui all’art. 2.
Le società costituite per iniziativa della Associazione, potranno prevedere la partecipazione di soci terzi. L’Associazione dovrà, in ogni caso, mantenere la maggioranza ed esercitare il controllo sugli indirizzi e sulla gestione.

Art. 4 – Adesioni dell’Associazione
L’Associazione, su proposta del Consiglio di Presidenza e su delibera dell’Assemblea, potrà aderire ad altre associazioni che abbiano per scopo la tutela di interessi che si identifichino con quelli della categoria o che ad essi siano assimilabili.

Art. 5 – Associati ed aderenti
La qualità di Socio dell’ASIG si acquisisce mediante associazione o adesione.
Possono associarsi all’ASIG le aziende che provvedano alla produzione di giornali o a parte del loro ciclo produttivo, le imprese editrici di quotidiani o di prodotti informativi assimilabili, e le agenzie di informazione.
Possono aderire all’ ASIG organizzazioni operanti nel settore editoriale e della comunicazione in genere, nonché aziende che, pur operando nel campo della informazione, non editano e/o non stampano giornali quotidiani.
Le organizzazioni e aziende aderenti non hanno diritto di voto nell’Assemblea dell’Associazione.
Sulle domande di associazione e di adesione delibera il Consiglio di Presidenza dell’Associazione previa proposta del Collegio dei Probiviri.

Art. 6 – Durata delle associazioni e delle adesioni
L’Iscrizione alla Associazione, in forma sia di associazione che di adesione, ha la durata di un anno convenzionalmente stabilita al 1° gennaio. Il rapporto si intende tacitamente rinnovato se non viene comunicata formale disdetta almeno tre mesi prima della scadenza di riferimento.

Art. 7 – Obblighi dei Soci
La partecipazione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto e di rispettare tutte le deliberazioni e convenzioni che, nell’ambito degli scopi indicati dall’art. 2, fossero assunte o stipulate dagli organi dell’Associazione.
I Soci sono tenuti alla più stretta solidarietà e disciplina. Essi debbono in genere astenersi da azioni o iniziative che possano comunque essere di pregiudizio agli interessi generali della categoria.

Art. 8 – Sanzioni contro il Socio inadempiente
Contro il Socio che trasgredisse agli obblighi di cui all’art. 7 l’Assemblea, su proposta del Collegio dei Probiviri, potrà assumere provvedimenti, Essi consisteranno nella:
a)    censura;
b)    sospensione dei diritti sociali per un determinato periodo;
c)    esclusione dall’Associazione.

Art. 9 – Perdita della qualità di Socio
La qualità di Socio si perde:
a)    per recesso volontario nel rispetto di quanto previsto all’art. 6;
b)    per l’esclusione deliberata ai sensi dell’art. 8;
c)    per cessazione dell’attività o dell’azienda;
d)    per scioglimento dell’Associazione.
I soci che per qualunque motivo abbiano cessato di far parte dell’Associazione non hanno alcun diritto sul Fondo Comune di cui all’art. 31.

Art. 10 – Limiti dell’esercizio dei diritti sociali
L’esercizio dei diritti sociali e l’assistenza dell’Associazione sono riservati ai Soci che non siano in arretrato col pagamento delle quote sociali di oltre tre mesi rispetto alla scadenza indicata dal Consiglio di Presidenza e comunicata per iscritto ai singoli Soci.

Art. 11 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a)    L’Assemblea
b)    Il Consiglio di Presidenza
c)    Il Presidente
d)    Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato
e)    Il Collegio dei probiviri
Le cariche sociali hanno durata biennale ed i titolari di esse possono essere nominati per più mandati.

Art. 12 – Assemblea e sua composizione
L’Assemblea è costituita  dai soci tramite i loro rappresentanti. È ammessa anche la rappresentanza per delega conferita ad altro Socio avente diritto di voto.
La delega deve risultare per iscritto, anche a mezzo posta elettronica, indicare la data dell’Assemblea per la quale la rappresentanza è limitata e conferisce al delegato gli stessi poteri del mandante.
Ogni azienda associata non può ricevere più di due deleghe.

Art. 13 – Riunioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno tre volte l’anno: entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio consuntivo e, nei tempi utili, per valutare e definire il programma di attività, per la ratifica del bilancio preventivo e per la fissazione delle quote sociali.
L’Assemblea si riunirà anche ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente, il Consiglio di Presidenza, o ne facciano richiesta aziende associate che dispongano complessivamente di almeno due decimi dei voti spettanti alla totalità degli associati.
Ogni azienda associata dispone di un numero di voti proporzionale ai dipendenti poligrafici (totale tra operai ed impiegati) occupati, senza distinzione se a tempo pieno o parziale, in base alla tabella di cui appresso:
a)    fino a 50 dipendenti: 1 voto;
b)    da 51 a 150 dipendenti: 2 voti;
c)    da 151 a 500 dipendenti: 3 voti;
d)    oltre i 500 dipendenti: 4 voti.
Le organizzazioni ed aziende aderenti non hanno diritto di voto.

Art. 14 – Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea viene convocata dal Presidente con invito da spedirsi anche via fax o per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato a non meno di tre giorni. In caso di impedimento del Presidente l’Assemblea potrà essere convocata dal Vicepresidente o da un componente del Consiglio di Presidenza.
L’invito di convocazione dovrà contenere l’indicazione della città, del luogo, e dell’ora e data della riunione, nonché l’ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare.

Art. 15 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti tante aziende associate che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti gli associati.
Trascorsa un’ora da quella fissata, l’Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno tre decimi dei voti spettanti a tutte le aziende associate.

Art. 16 – Presidente, Segretario e Scrutatori dell’Assemblea
Constatata la validità dell’Assemblea, il Presidente o, in sua assenza, chi delegato a rappresentarlo, inviterà gli intervenuti a nominare tra di essi:
a)    il Presidente dell’Assemblea;
b)    il Segretario dell’Assemblea;
c)    gli Scrutatori, in numero di tre, qualora si proceda a votazioni.

Art. 17 – Deliberazioni e votazioni dell’Assemblea
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza assoluta dei voti delle aziende associate regolarmente intervenute.
Per le votazioni sarà seguito, di norma, il metodo palese, salvoché l’Assemblea, su proposta di almeno un quinto dei voti presenti, non deliberi che si proceda con metodo diverso.
Per le delibere riguardanti modifiche allo Statuto occorrerà la maggioranza assoluta dei voti spettanti alle aziende associate, mentre per lo scioglimento dell’Associazione sono necessari almeno tre quarti dei voti come sopra specificati.
Di ciascuna Assemblea dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominati dalla Assemblea stessa.

Art. 18 – Attribuzioni dell’Assemblea
È compito dell’Assemblea:
a)    esaminare, discutere e ratificare il programma di attività volto al raggiungimento degli scopi sociali;
b)    esaminare, discutere e approvare il programma delle commissioni di attività e/o studio, secondo quanto previsto dall’art. 25, e nominarne i responsabili;
c)    deliberare su quanto ad essa sottoposto dal Consiglio di Presidenza;
d)    comminare le sanzioni di cui all’art. 8, secondo le modalità previste nel medesimo articolo 8;
d)    esaminare, discutere e ratificare il conto consuntivo dell’esercizio precedente;
e)    esaminare, discutere e ratificare il bilancio preventivo;
f)    deliberare circa i contributi associativi;
g)    esaminare e discutere l’operato degli Organi dell’Associazione;
h)    procedere alla nomina del Presidente dell’Associazione, del Segretario, dei membri del Consiglio di Presidenza, dei componenti del Collegio dei Probiviri, del Presidente e dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
i)    procedere a modifiche statutarie;
j)    deliberare circa lo scioglimento dell’Associazione.

Art. 19 – Consiglio di Presidenza e sua composizione
Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente, dal Segretario, e da 3 consiglieri eletti tra i rappresentanti delle aziende associate aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dagli artt. 5 e 13;
Su proposta del Presidente, l’Assemblea potrà nominare un ulteriore componente del Consiglio di Presidenza, anche al di fuori dell’ambito associativo, scelto tra personalità di comprovata esperienza e prestigio nel settore dell’informazione e della comunicazione.
Il Consiglio di Presidenza elegge un Vicepresidente tra i componenti eletti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Art. 20 – Riunione del Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza si riunisce almeno tre volte l’anno ad iniziativa del Presidente o quando lo richiedano almeno due dei suoi membri.
Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a partecipare i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.
Alle riunioni del Consiglio possono essere altresì invitati a partecipare i responsabili delle Commissioni di attività/studio di cui all’art. 25, qualora all’ordine del giorno della riunione vi siano argomenti attinenti il campo di attività delle rispettive commissioni.

Art. 21 – Convocazione del Consiglio
La convocazione del Consiglio, fermi restando i termini di preavviso di cui all’art. 14, potrà avvenire anche per vie brevi e, particolarmente, attraverso comunicazioni fax o via posta elettronica.

Art. 22 – Validità delle riunioni del Consiglio
Le riunioni del Consiglio – che si svolgeranno nelle sede indicata nell’atto di convocazione o tramite teleconferenza – saranno presiedute dal Presidente dell’Associazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente e sono validamente costituite quando siano presenti almeno quattro consiglieri.

Art. 23 – Delibere e votazioni del Consiglio
Ciascun membro del Consiglio di Presidenza ha diritto ad un voto e non può essere rappresentato per delega.
Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti. In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.
Delle sedute del Consiglio sarà redatto verbale che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 24 – Attribuzioni del Consiglio
È compito del Consiglio di Presidenza:
a)    curare il raggiungimento dei fini statutari e deliberare su tutte le questioni di carattere generale che interessino i Soci in conformità alle direttive di massima stabilite dall’Assemblea;
b)    deliberare sulle domande di ammissione e di adesione all’Associazione;
c)    eseguire le deliberazioni dell’Assemblea ed esercitarne in sua vece i poteri nel caso di assoluta urgenza, sottoponendo successivamente a ratifica tali deliberazioni;
d)    approvare il conto consuntivo da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
e)    predisporre il programma annuale ed il bilancio di previsione ed elaborare le proposte relative alle quote associative da sottoporre all’Assemblea;

Art. 25 – Commissioni di attività/studio
Al fine di perseguire con maggior efficacia gli scopi dell’Associazione, i compiti permanenti statutariamente fissati e l’attività annualmente programmata sono articolati in settori. L’Assemblea può individuare, nell’ambito del programma di attività, le commissioni di attività/studio, e ne nomina i responsabili.
I responsabili delle diverse commissioni di attività rimarranno in carica sino alla conclusione delle attività delle commissioni da essi presiedute. I responsabili delle diverse commissioni di attività potranno essere scelti anche al di fuori dell’ambito sociale.
I responsabili delle Commissioni di attività/studio potranno, dove lo ritengano necessario, d’intesa con il Presidente, affidare incarichi particolari per la realizzazione delle iniziative programmate ad esperti particolarmente competenti nelle diverse materie, scegliendoli anche al di fuori dell’ambito sociale.

Art. 26 – Presidente dell’Associazione
Il Presidente dell’associazione – che può essere scelto anche al di fuori dei Soci – è eletto dall’Assemblea.

Art. 27 – Poteri del Presidente
Spetta al Presidente la rappresentanza legale dell’Associazione, di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale.
È suo compito:
a)    attuare le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
b)    esercitare funzioni deliberative quando il caso e l’urgenza lo richiedano, provvedendo successivamente a sottoporre alla valutazione dell’Assemblea e al Consiglio di Presidenza, secondo le rispettive attribuzioni, le delibere assunte;
c)    convocare l’Assemblea e il Consiglio di Presidenza;
d)    assumere e licenziare il personale dell’Associazione;
e)    provvedere all’amministrazione ordinaria dell’Associazione e a redigerne i bilanci.
Il Presidente può delegare ai componenti del Consiglio di Presidenza eletti tra i rappresentanti delle aziende associate talune delle sue attribuzioni.

Art. 28 – Collegio dei Probiviri e sue funzioni
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri (compreso il Presidente eletto al suo interno).
Al Collegio dei Probiviri è demandata la risoluzione di tutte le controversie che insorgessero tra i Soci relativamente alla interpretazione delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo, nello Statuto e di quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
I Probiviri provvederanno ad esaminare le domande di associazione ed adesione all’Associazione, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Presidenza, nonché a valutare i comportamenti dei Soci che trasgredissero agli obblighi di cui all’art. 7, proponendo all’Assemblea gli opportuni provvedimenti secondo quanto previsto dall’art. 8.
I Probiviri decideranno quali arbitri amichevoli compositori, e sono dispensati dall’osservare particolari forme procedurali.

Art. 29 – Collegio dei Revisori dei Conti
Qualora lo ritenga opportuno in relazione alle esigenze dell’Associazione l’Assemblea nomina un collegio dei revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri compreso il Presidente.
Al Collegio dei Revisori è demandato il compito di vigilare sull’andamento economico e finanziario dell’Associazione e di redigere la relazione per l’Assemblea sul conto consuntivo annuale.
I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti vengono invitati ad assistere alle Assemblee e possono essere invitati alle riunioni del Consiglio di Presidenza.

Art. 30 – Segretario dell’Associazione
Il Segretario dell’Associazione è nominato dall’Assemblea e può essere scelto anche al di fuori dei Soci.
Egli assicura il buon andamento delle attività sociali e, in particolare, coordina le attività delle commissioni di attività/studio e svolge le funzioni che gli siano state delegate dal Presidente e/o dal Consiglio di Presidenza.
Il Segretario fa parte con diritto di voto del Consiglio di Presidenza per il quale funge, se presente, da segretario redigendo i verbali delle sedute.

Art. 31 – Fondo dell’Associazione
Il fondo dell’Associazione è costituito:
a)    dai contributi corrisposti dai Soci;
b)    dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
c)    dalle erogazioni e devoluzioni di beni fatte a qualunque titolo in favore dell’Associazione.

Art. 32 – Esercizio Sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Alla chiusura dell’esercizio deve essere compilato il conto consuntivo alla stessa data da sottoporre all’Assemblea ordinaria unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato secondo quanto previsto dall’art.29.

Art. 33 – Scioglimento dell’Associazione
In caso di scioglimento dell’Associazione deliberato dall’Assemblea ai sensi dell’art. 17, l’Assemblea nominerà un liquidatore e indicherà i criteri da seguire per la devoluzione delle attività patrimoniali dell’Associazione.
Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.