OPERAI – Art. 24 – PREAVVISO DI LICENZIAMENTO O DI DIMISSIONI

Le dimissioni o il licenziamento dell’operaio non in prova e che non avvenga ai sensi dell’art. 28, dovranno avere luogo con un preavviso di:

tre settimane per l’operaio con anzianità fino a 5 anni;

quattro settimane per l’operaio con anzianità oltre i 5 anni.

Il preavviso deve essere dato per iscritto e, di regola, in giorno di paga o di sabato.

In caso di dimissioni senza preavviso l’azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all’operaio l’equivalente del preavviso dallo stesso non dato.

L’azienda può anche esonerare l’operaio dalla prestazione del lavoro per tutto o parte del periodo di preavviso corrispondendo la paga delle ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso.

Il periodo di preavviso lavorato vale a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso di corresponsione di indennità sostitutiva, esso sarà computato nel calcolo dell’anzianità utile ai fini del trattamento di fine rapporto e del pensionamento integrativo di cui all’accordo 26 febbraio 1958.

Il periodo di preavviso non può essere sostitutivo del periodo di ferie