IMPIEGATI – Art. 6 – SOSPENSIONE E RIDUZIONE TEMPORANEA DI LAVORO

In caso di sospensione del lavoro per motivi di forza maggiore, la retribuzione non subirà riduzioni per un periodo di un mese.

La riduzione temporanea di durata del lavoro disposta dall’azienda e dall’autorità costituita non comporta riduzione di retribuzione.

Trattamento Cassa Integrazione  Dove vige il trattamento della Cassa Integrazione per sospensione o riduzione di lavoro le aziende sono tenute all’osservanza delle disposizioni di legge.