IMPIEGATI – Art. 11- GIORNI DI RIPOSO

Agli impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti.

Per gli impiegati tecnici e per i dimafonisti valgono le norme relative ai giorni di riposo di cui all’art. 13  Parte seconda  Norme operai.

Gli impiegati che maturano l’anno di anzianità aziendale nel corso dell’anno solare avranno diritto al godimento dei giorni di riposo stabiliti in misura proporzionale al periodo di tempo intercorrente tra la data di raggiungimento dell’anno di anzianità e il 31 dicembre dell’anno in corso.

La frazione di giorno sarà arrotondata a giornata intera se supera la mezza giornata e sarà trascurata in caso contrario.

Agli effetti della maturazione del diritto ai giorni di riposo si computano nell’anzianità i periodi di assenza per malattia e per infortunio nei limiti previsti dall’art. 17; per gravidanza e puerperio nei limiti della conservazione del posto previsti dall’art. 18; e per assenze giustificate fino ad un periodo non superiore a tre mesi all’anno (escluso il periodo di aspettativa).

Il calendario dei giorni di riposo sarà preventivamente concordato dalle singole aziende con le rappresentanze sindacali aziendali tenuto conto delle esigenze aziendali. Il tredicesimo giorno di riposo sarà comunque direttamente assegnato dall’azienda secondo l’esigenza organizzativa.

Nessun compenso sostitutivo è dovuto a coloro che in tutto o in parte rinuncino ai giorni di riposo predetti.

La risoluzione del rapporto comporta il diritto dell’impiegato al compenso per i giorni di riposo maturati e non goduti. Per contro l’azienda potrà trattenere in ogni caso l’equivalente della retribuzione per i giorni di riposo eventualmente goduti e non ancora maturati.

Le festività cadenti nel periodo di assenza per giorni di riposo retribuiti ne prolungano il periodo.