ALLEGATO D – Accordo 13 dicembre 1964 integrativo dell’art. 6 norme operai del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani

L’Anno 1964, addì 13 dicembre, in Roma

TRA

la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal suo Presidente Ing. Tommaso Astarita;

l’Associazione Stampatori Italiana Giornali, rappresentata dal suo Presidente Avv. Fiorenzo Casella, da una parte

E

la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal suo Segretario Generale Giorgio Pavanetto, dal Segretario Generale aggiunto Francesco Arcese e dal Segretario Nazionale Edoardo Coletta;

la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, rappresentata dal Segretario Generale Ruggero Malegori e dai Segretari Nazionali Carmelo Formica e Giovanni Marotta;

la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria rappresentata dal Segretario Nazionale Alfredo Giampietro e dai Vice-Segretari Emanuele Federici e Orazio Trombetta, dall’altra;

in relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani che prevede la soppressione delle edizioni del mattino del 25 dicembre e del 1° gennaio e delle edizioni del 16 agosto e per tutta la durata del calendario medesimo;

si conviene quanto appresso:

Art. 1  Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino osserveranno il riposo nei giorni 24 e 31 dicembre, fermo restando il diritto alla normale retribuzione in forza di quanto disposto dall’art. 8  Norme operai  del vigente contratto nazionale di lavoro.

Art 2  Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio osserveranno il riposo nel giorno 16 agosto, fermo restando il diritto al trattamento di cui all’articolo che precede.

A tali operai, che usufruiscono di un giorno di riposo in meno rispetto agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino, sarà concesso un permesso retribuito di un giorno da godere in aggiunta alle ferie.

Art. 3  Agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino che fossero chiamati a prestare la loro opera nei giorni 24 e 31 dicembre perché addetti a servizi indispensabili che non siano comunque diretti alla pubblicazione del giornale in quei giorni, sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, un’altra giornata di retribuzione senza alcuna maggiorazione.

Uguale trattamento spetterà agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio che fossero chiamati a prestare la loro opera il 16 agosto per gli stessi servizi di cui al comma che precede.

Art. 4  Il presente accordo è parte integrante dell’art. 6  Norme operai  del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed avrà validità per tutta la durata del vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani.